PROPOSTA DI LEGGE

Art.  1.
(Riconoscimento e finalità).

      1. Lo Stato riconosce, promuove e valorizza, nel contesto dell'organizzazione e della programmazione sociale, culturale e turistica del Paese, le associazioni pro loco che, come associazioni di natura privatistica e senza finalità di lucro, con valenza di pubblica utilità sociale e con rilevanza di interesse pubblico, hanno finalità di promozione sociale, di valorizzazione delle realtà e delle potenzialità naturalistiche, culturali, storiche, turistiche ed enogastronomiche delle località su cui insistono, sia comuni che frazioni.
      2. Può assumere la denominazione di «associazione pro loco», l'associazione per la quale concorrono le seguenti condizioni:

          a) costituzione con atto pubblico;

          b) statuto che consente l'iscrizione a tutti i cittadini del comune nel quale ha sede l'associazione, prevede le finalità di cui al comma 1, la democraticità degli organi sociali e la gratuità delle cariche, la trasparenza e la pubblicità della gestione e stabilisce che in caso di scioglimento i beni sono devoluti al comune medesimo;

          c) svolgimento dell'attività in un comune nel quale non opera un'altra associazione per la quale concorrono le condizioni di cui alle lettere a) e b). Qualora in un comune insistano più località o frazioni fortemente caratterizzate e distinte, possono esistere ed essere iscritte nel registro nazionale di cui all'articolo 4 anche più associazioni pro loco dello stesso comune.

Art.  2.
(Compiti e obiettivi).

      1. Per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, comma 1, le associazioni

 

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pro loco, autonomamente o in collaborazione con enti e con associazioni pubblici e privati:

          a) promuovono la cultura dell'informazione e dell'accoglienza dei turisti, organizzano iniziative utili allo sviluppo delle attrattive locali mirate all'incremento del turismo e operano per la migliore gestione dei servizi di interesse turistico;

          b) contribuiscono al miglioramento della qualità della vita delle località nelle quali operano;

          c) sviluppano attività di carattere sociale e di volontariato;

          d) promuovono lo sviluppo e l'uso delle nuove tecnologie e del telelavoro;

          e) partecipano alla programmazione e alla gestione delle politiche che interessano gli ambiti di attività di cui alle lettere a), b), c) e d), a livello nazionale, regionale e provinciale.

Art.  3.
(Unione nazionale pro loco d'Italia.
Riconoscimento, compiti e obiettivi).

      1. Lo Stato riconosce l'Unione nazionale pro loco d'Italia (UNPLI), nelle sue articolazioni a livello nazionale, regionale e provinciale, sia come organismo di rappresentanza, di tutela, di informazione, di consulenza, di controllo e di assistenza tecnico-amministrativa delle associazioni pro loco sia quale soggetto che può concorrere in via diretta alla promozione e alla valorizzazione sociale, culturale e turistica del Paese.
      2. L'UNPLI è costituita con atto pubblico; non ha scopo di lucro e può esercitare qualsiasi attività, diretta o indiretta, continuativa od occasionale, al fine di realizzare le proprie finalità, anche tramite l'edizione di pubblicazioni e di periodici.
      3. Lo statuto dell'UNPLI deve consentire l'iscrizione a tutte le associazioni pro loco per le quali concorrono le condizioni di cui all'articolo 1, comma 2, prevedere le finalità di cui al comma 1 del presente

 

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articolo, la democraticità degli organi sociali e la gratuità delle cariche, la trasparenza e la pubblicità della gestione e stabilire che in caso di scioglimento dell'UNPLI i beni sono devoluti allo Stato.
      4. L'UNPLI rappresenta le associazioni pro loco nei confronti delle amministrazioni e degli enti pubblici e privati, tutela i diritti e gli interessi delle associazioni pro loco e ne cura l'osservanza dei doveri, controllando la sussistenza dei requisiti per l'iscrizione, il mantenimento e la cancellazione nel registro nazionale previsto dall'articolo 4.

Art.  4.
(Registro nazionale delle associazioni pro loco).

      1. Per favorire il perseguimento delle finalità e dei compiti di cui agli articoli 1 e 2 è istituito il registro nazionale delle associazioni pro loco, di seguito denominato «registro».
      2. Le modalità di tenuta del registro, nonché le procedure di verifica, la notifica delle variazioni dei dati e l'eventuale cancellazione sono disciplinate da apposita delibera del Consiglio nazionale dell'UNPLI, che è trasmessa al Ministero della solidarietà sociale.
      3. L'iscrizione nel registro costituisce condizione necessaria per l'applicazione dei benefìci previsti dalla presente legge e per l'ottenimento di contributi pubblici di qualsiasi natura.

Art.  5.
(Trattamento giuridico e fiscale delle associazioni pro loco e dell'UNPLI).

      1. All'UNPLI, comprese le sue articolazioni regionali e provinciali, e alle associazioni pro loco iscritte nel registro si applicano le seguenti disposizioni:

          a) la disciplina generale e fiscale nonché le agevolazioni previste dalla legge 7 dicembre 2000, n. 383;

 

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          b) la non imponibilità ai fini delle imposte sul reddito e delle imposte indirette, per un numero di eventi complessivamente non superiore a due per anno e per un importo non superiore al limite annuo complessivo fissato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, comunque non superiore a 75.000 euro:

              1) dei proventi realizzati dalle associazioni pro loco nello svolgimento di attività commerciali connesse con gli scopi istituzionali;

              2) dei proventi realizzati per il tramite della raccolta pubblica di fondi effettuata in conformità all'articolo 143, comma 3, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni;

          c) la mancata concorrenza alla formazione del reddito, analogamente a quanto avviene per le associazioni sportive dilettantistiche, per un importo non superiore complessivamente nel periodo d'imposta a 10.000 euro, dei compensi erogati singolarmente a propri soci o collaboratori per attività connesse agli scopi istituzionali. Non concorrono, altresì, a formare il reddito i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto, sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio del comune di competenza. Sull'eventuale quota delle indennità, dei rimborsi forfettari di spese, dei premi e dei compensi eccedente l'importo di 10.000 euro annui, comunque non soggetta a imposizione, i soggetti erogatori devono operare, con obbligo di rivalsa, una ritenuta alla fonte nella misura fissata per il primo scaglione di reddito dall'articolo 11 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, maggiorata delle addizionali di compartecipazione all'imposta sul reddito delle persone fisiche. Tale ritenuta è operata a titolo d'imposta per la parte imponibile dei redditi in oggetto,

 

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calcolata al netto dei primi 10.000 euro esclusi dalla formazione del reddito, non superiore a 40.000 euro, e a titolo di acconto per la parte dei redditi eccedente tale importo;

          d) l'esenzione dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro per gli atti costitutivi e per quelli connessi allo svolgimento delle loro attività nonché dall'imposta sulle trascrizioni per ogni trasferimento a loro beneficio;

          e) l'esenzione dall'imposta sugli intrattenimenti per le attività svolte occasionalmente in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione; l'esenzione spetta a condizione che dell'attività sia data comunicazione, prima dell'inizio di ciascuna manifestazione, all'ufficio accertatore territorialmente competente.

      2. Gli obblighi in materia di scritture contabili da adottare, in caso di mancata opzione per il regime previsto dalla legge 16 dicembre 1991, n. 398, e successive modificazioni, si considerano assolti qualora la contabilità consti del libro giornale e del libro degli inventari, tenuti in conformità alle disposizioni degli articoli 2216 e 2217 del codice civile, e sia adeguatamente rappresentata in un apposito documento finale la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'associazione pro loco, distinguendo le attività direttamente connesse con i fini statutari da quelle istituzionali, con obbligo di conservare le stesse scritture e la relativa documentazione.

Art.  6.
(Commissione permanente).

      1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituita una commissione permanente, presieduta da un rappresentante del Ministro della solidarietà sociale e composta da rappresentanti dei Ministeri competenti e dell'UNPLI, avente il compito di monitorare lo stato di attuazione della

 

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presente legge al fine di formulare pareri e di avanzare proposte in merito ad eventuali modifiche alle disposizioni della medesima legge.

Art.  7.
(Finanziamento dell'UNPLI).

      1. Lo Stato prevede la concessione di un contributo finanziario annuale all'UNPLI.
      2. Il contributo di cui al comma 1 è concesso, nei limiti di un apposito stanziamento previsto nel bilancio dello Stato, per la tenuta del registro e per l'attività istituzionale svolta dall'UNPLI secondo un programma di attività finalizzato a valorizzare il ruolo delle associazioni pro loco, migliorandone le capacità organizzative e operative, fornendo loro assistenza tecnica e amministrativa e sostenendone il coordinamento e il collegamento con le iniziative regionali e provinciali nonché con i programmi dell'Unione europea.

Art.  8.
(Norma transitoria).

      1. Al fine di consentire l'attuazione delle disposizioni dell'articolo 4 ed esclusivamente per il primo anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, l'UNPLI e le associazioni pro loco ad essa associate usufruiscono del trattamento giuridico e fiscale di cui all'articolo 5.

Art.  9.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.